Malta : Implementazione del Registro dei Beneficiari Economici.

Il Ministro delle Finanze maltese, Edward Scicluna, ha dichiarato ad una recente conferenza legislativa presso l’Old University di Valletta che verranno rese pubbliche nelle prossime settimane le nuove regolamentazioni riguardanti i beneficiari economici.

La normativa richiederà che ogni società registrata a Malta detenga le informazioni riguardanti i suoi beneficiari economici e che le stesse dovranno essere trasmesse al Registro delle Imprese.

La normativa prevederà, inoltre, la costituzione di un registro dei beneficiari economici che sarà direttamente accessibile senza alcuna restrizione per le autorità competenti, le persone obbligate ed, eventualmente, per il pubblico in generale, a seconda dei risultati dei negoziati in corso sulle modifiche proposte in merito alla 4˚ Direttiva Antiriciclaggio dell’Unione europea.

Scicluna ha dichiarato che il registro garantirebbe una maggiore trasparenza ed è indispensabile per uniformarsi pienamente agli standard internazionali ed alla 4˚ Direttiva Antiriciclaggio.

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Quinta Direttiva Europea Antiriclaggio. Siete pronti?

La Quinta direttiva dell’Unione europea in tema antiriclaggio (5AMLD) definisce una serie di misure intese a rafforzare le disposizioni fondamentali della IV direttiva antiriclaggio (in vigore dal 26 giugno 2017) alla luce delle rivelazioni sui cosiddetti “Papers” dell’aprile 2016 ed in risposta ai recenti attacchi terroristici avvenuti in Europa. La V direttiva mira a garantire un alto livello di controllo sui flussi finanziari provenienti da paesi terzi ad alto rischio; a rafforzare i poteri delle unità di informazione finanziaria dell’UE (FIU) e a facilitare in tal modo la loro cooperazione; a garantire registri centralizzati dei conti bancari e dei conti di pagamento o sistemi elettronici di reperimento dei dati in tutti gli Stati Membri; a contrastare i rischi di finanziamento del terrorismo legati alle valute virtuali, oltre che placcare i rischi legati agli strumenti prepagati anonimi (ad esempio le carte prepagate).

La V direttiva antiriciclaggio propone cinque punti chiave che impatteranno sulle istituzioni finanziarie :

  1. Registri relativi alla titolarità effettiva. A seguito della IV direttiva antiriclaggio, le società hanno l’obbligo di conservare i registri di titolarità effettiva. Secondo la V direttiva, i cittadini dell’Unione europea saranno autorizzati ad accedere a tali registri senza dover dimostrare un ‘legittimo interesse’. In ugual modo, anche i trust saranno tenute ad adempiere alla totalità degli obblighi di trasparenza inclusi nei requisiti della titolarità effettiva. È stato inoltre proposto che, nel caso di entità che presentino un significativo rischio di riciclaggio di denaro e/o di evasione fiscale, la soglia relativa all’individuazione della titolarità effettiva venga ridotta dal 25% al ​​10%.

  1. Valute Virtuali. Seguendo la V direttiva, le valute virtuali sono “Una rappresentazione digitale di valori che possono essere trasferiti, archiviati o negoziati elettronicamente, vengono accettate da persone fisiche o giuridiche come mezzo di scambio, non dispongono di un proprio status legale e non sono nè fondi ai sensi dell’articolo 4, punto 25, della direttiva 2015/2366/CE né di valore monetario immagazzinato dagli strumenti esenti di cui all’articolo 3, lettera k, e all’articolo 3, paragrafo 1, della medesima direttiva.”

La V direttiva estende il suo ambito di applicazione alle piattaforme di scambio di valute virtuali e ai prestatori di servizi di portafoglio digitale e li inserisce nella definizione di “soggetti obbligati”. Nel quadro della IV direttiva, per soggetti obbligati si intendono le istituzioni finanziarie, i contabili, i consulenti fiscali, ecc.

  1. Carte prepagate. Le novità proposte nella V direttiva in merito all’utilizzo di carte prepagate mirano ad affrontare il problema dell’anonimato legato a tali meccanismi di pagamento. Gli Stati membri dell’UE dovranno identificare il cliente nel caso di operazioni di pagamento a distanza in cui l’importo versato superi i €50. La direttiva suggerisce inoltre che dovrà essere ridotto a zero dopo un ‘periodo transitorio sufficiente’ atto a consentire l’adattamento al nuovo quadro normativo. La soglia delle transazioni massime mensili di pagamento viene ridotta a €150, allo stesso modo la quantità massima di denaro immagazzinata non dovrà superare tale soglia.

  1. Condivisione delle informazioni. Al fine di rafforzare e semplificare l’accesso alle informazioni sull’identità dei titolari di conti bancari e di pagamento, la V direttiva antiriclaggio predispone che gli Stati Membri inseriscano dei meccanismi automatizzati centralizzati a livello nazionale per individuare i conti di pagamento e i conti bancari detenuti da un ente creditizio, sviluppando una fonte centrale col fine di identificare tutti i conti bancari di un singolo individuo.

  1. Potenziamento dell’Adeguata Verifica. La V direttiva sollecita gli Stati Membri ad applicare un elenco specifico di misure rafforzate di adeguata verifica (EDD) per le transazioni che coinvolgono delle entità presenti su una lista di paesi terzi ad alto rischio così come definiti dalla Commissione europea. La presente proposta delinea le misure minime di EDD che devono essere applicate dai soggetti obbligati, le stesse prevedono un approccio ufficiale e un allineamento di tali misure EDD con l’elenco delle azioni elaborate dal FATF (Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale). Quanto scritto ha lo scopo di ridurre le differenze nei requisiti regolamentari tra gli Stati Membri, minimizzando i casi in cui un numero selezionato di paesi UE tragga benefici commerciali rispetto ad altri che adottano requisiti più severi di EDD. Da un punto di vista tecnico, tutto ciò dovrebbe ridurre la capacità dei terroristi di sfruttare i punti deboli di tali misure.

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Cipro : Il Nuovo Regime Fiscale sulla Proprietà Intellettuale.

In seguito all’approvazione del 14 ottobre 2016 da parte del Parlamento Cipriota, è entrato in vigore il nuovo regime fiscale sulla proprietà intellettuale (IP). Le disposizioni di tale regime, in linea con gli ultimi sviluppi internazionali sulla tassazione dei redditi e le raccomandazioni contenute nel “Action 5” del progetto BEPS sul piano d’azione dell’OCSE, vengono applicate retroattivamente a partire dal 1˚ luglio 2016.

Il nuovo regime sulla Proprietà Intellettuale segue le misure del modificato “nexus approach” secondo cui per poter beneficiare del Patent Box sarebbe sufficiente un nesso tra le spese, gli asset relativi alla proprietà intellettuale ed il relativo reddito. Seguendo il “nexus approach”, l’applicazione di un regime sulla proprietà intellettuale dovrebbe essere dipendente dal livello delle attività di Ricerca e Sviluppo (R&S) effettuate dal contribuente. In altre parole, l’80% dei profitti qualificabili generati da beni qualificabili sarà fiscalmente dedotto dalle spese, e nel caso di perdite solo il 20% della perdita stessa sarà portata a nuovo o considerata nell’ambito del bilancio consolidato.

I profitti qualificabili (QP) vengono determinati dal rapporto del reddito complessivo (OI) derivato da beni qualificabili, corrispondente alla frazione della spesa qualificabile (QE) più la spesa in ottica di crescita (UE) sulla spesa globale (OE) sostenuta per beni intangibili qualificabili.

L’importo del profitto qualificabile deriva dall’applicazione della seguente formula:

                                QE + UE

              QP = OI x —————

                                    OE

Il reddito complessivo (OI) derivato dai beni qualificabili è determinato dall’utile lordo dei medesimi beni. Il reddito complessivo include le seguenti voci:

Royalties o qualsiasi altro importo relativo all’uso di beni qualificabili;

Qualsiasi importo per la concessione di una licenza per l’utilizzo di beni qualificabili;

Qualsiasi importo relativo all’assicurazione o al compenso dei beni qualificabili;

Proventi da negoziazione derivanti dalla cessione di beni qualificabili;

Reddito incorporato su beni qualificabili derivanti dalla vendita di beni, dalla prestazione di servizi o dall’utilizzo di qualsiasi procedimento relativo ai beni qualificabili.

La spesa qualificabile (QE) è la somma di tutte le spese di R&S sostenute in un anno fiscale interamente ed esclusivamente ai fini dello sviluppo, della valorizzazione o della creazione di un bene qualificabile che sono direttamente collegate a tale attività. La spesa qualificabile include le seguenti voci:

Salario e stipendi;

Costi diretti;

Spese generiche associate alle attività di R&S;

Spese della Commissione associate alle attività di R&S;

Spese di R&S affidate a parti non correlate.

 

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