Cooperazione tra Autorità Fiscali. Utilizzo dei Dati Antiriciclaggio.

Nella scorso agosto il Senato ha approvato la legge di delegazione europea, adesso all’esame della Camera, attraverso cui viene recepita la direttiva 2016/2258/UE che modifica la precedente 2011/16/UE introducendo l’accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni, alle procedure, ai documenti ed ai meccanismi in materia di antiriciclaggio al fine di consentire l’applicazione ed il funzionamento di tutte le forme di cooperazione amministrativa tra le autorità fiscali dei paesi membri dell’Unione previste dalla stessa direttiva.

A seguito dell’attuazione della 2014/107/UE è già in vigore dal 1 gennaio 2016 (2017 per l’Austria) lo standard globale per lo scambio automatico di informazioni fiscali all’interno dell’Unione che garantisce che le informazioni sui titolari dei conti finanziari siano trasmesse allo Stato membro in cui risiede il titolare del conto (CRS).

A tale riguardo secondo il dettato della 2011/16/UE qualora il titolare di conto sia una struttura intermediaria, le istituzioni finanziarie presso cui sono aperti i rapporti devono tenere conto di tale struttura e individuare e segnalare i beneficiari effettivi.

Questo elemento, importante nell’applicazione della IV direttiva antiriciclaggio si basa sulle informazioni a tal fine acquisite sulla base 2015/849/UE per l’identificazione dei beneficiari effettivi.

In tale contesto, al fine di assicurare un efficace controllo dell’applicazione da parte delle istituzioni finanziarie delle procedure di adeguata verifica, viene introdotto per le autorità fiscali l’accesso a tutte le informazioni raccolte in ambito antiriciclaggio. Senza tale accesso, infatti, le autorità non sarebbero in grado di monitorare, confermare e verificare la corretta applicazione da parte delle istituzioni finanziarie della direttiva 2011/16/UE, che prevede l’identificazione e la segnalazione dei beneficiari effettivi delle strutture intermediarie.

Entro la fine di quest’anno, l’Unione Europea vedrà dunque la piena concretizzazione del nuovo assetto normativo che contribuirà ad inserire un tassello in più alla lotta contro l’evasione fiscale internazionale. Il termine per il recepimento è difatti fissato al 31 dicembre 2017. Entro tale data saranno previsti degli obblighi specifici per gli intermediari dei Paesi Membri al fine di permettere alle amministrazioni finanziarie l’accesso alle informazioni e ai dati acquisiti. Nello specifico, verranno comunicati l’adeguata verifica della clientela, la verifica della titolarità effettiva finale di enti, società e trust, oltre ai dati relativi agli obblighi di conservazione antiriciclaggio.

A tale scopo, sarà di fondamentale importanza per le amministrazioni fiscali esaminare e considerare i casi singolarmente onde evitare accertamenti illegittimi e plurimi causati da un non perfetto allineamento normativo tra i vari paesi, considerando che la disciplina fiscale che individua il contribuente a livello nazionale non sempre corrisponde con l’individuazione del titolare effettivo.

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Fishing Expeditions. Stop dalla Corte UE.

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea pronunciandosi sul “Caso Berlioz” che ha messo di fronte la lussemburghese Berlioz Investment Fund e l’Amministrazione Fiscale Francese ha emesso una importante sentenza che pone dei limiti precisi allo scambio di informazioni fiscali tra Stati membri, fissando i confini dello scambio su richiesta distinguendo le istanze che sono considerate lecite, in quanto caratterizzate da una “prevedibile pertinenza” fiscale, da quelle che invece non sono consentite (le cosiddette «fishing expeditions»).

I giudici di uno Stato membro possono infatti controllare la legittimità delle richieste di informazioni fiscali rivolte da un altro Stato membro al fine di verificare se le informazioni richieste non siano manifestamente prive di qualsiasi “prevedibile pertinenza” con l’indagine tributaria sul singolo contribuente.

Di seguito alcuni estratti della citata sentenza che ha deciso sulla causa C-682/15 (Berlioz Investment Fund SA contro “Directeur de l’administration des Contributions directes”)

“… Gli Stati membri dovrebbero scambiare informazioni per quanto riguarda casi precisi se richiesto da un altro Stato membro e dovrebbero provvedere a effettuare le indagini necessarie per ottenere tali informazioni. La norma di “prevedibile pertinenza” è predisposta per lo scambio di informazioni in materia fiscale nella misura più ampia possibile e, nel contempo, per chiarire che gli Stati membri non possono procedere a richieste generiche di informazioni o richiedere informazioni che probabilmente non sono pertinenti alle questioni fiscali di un contribuente…”

“… Come hanno rilevato diversi governi e la Commissione, tale nozione di prevedibile pertinenza riflette quella utilizzata all’articolo 26 del modello di convenzione fiscale dell’OCSE, sia in virtù della somiglianza dei concetti utilizzati, sia del riferimento alle convenzioni dell’OCSE nel preambolo della proposta di direttiva del Consiglio COM(2009) 29 final, del 2 febbraio 2009, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale, poi approdata nell’adozione della direttiva 2011/16. A tenore dei commenti relativi a tale articolo adottati dal Consiglio dell’OCSE il 17 luglio 2012, gli Stati contraenti non possono «andare a pesca di informazioni» o chiedere informazioni che è poco probabile siano rilevanti per dirimere le cause di natura tributaria di un determinato contribuente. Al contrario, ci deve essere una ragionevole possibilità che le informazioni richieste si rivelino in seguito pertinenti…”

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