Nella scorso agosto il Senato ha approvato la legge di delegazione europea, adesso all’esame della Camera, attraverso cui viene recepita la direttiva 2016/2258/UE che modifica la precedente 2011/16/UE introducendo l’accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni, alle procedure, ai documenti ed ai meccanismi in materia di antiriciclaggio al fine di consentire l’applicazione ed il funzionamento di tutte le forme di cooperazione amministrativa tra le autorità fiscali dei paesi membri dell’Unione previste dalla stessa direttiva.
A seguito dell’attuazione della 2014/107/UE è già in vigore dal 1 gennaio 2016 (2017 per l’Austria) lo standard globale per lo scambio automatico di informazioni fiscali all’interno dell’Unione che garantisce che le informazioni sui titolari dei conti finanziari siano trasmesse allo Stato membro in cui risiede il titolare del conto (CRS).
A tale riguardo secondo il dettato della 2011/16/UE qualora il titolare di conto sia una struttura intermediaria, le istituzioni finanziarie presso cui sono aperti i rapporti devono tenere conto di tale struttura e individuare e segnalare i beneficiari effettivi.
Questo elemento, importante nell’applicazione della IV direttiva antiriciclaggio si basa sulle informazioni a tal fine acquisite sulla base 2015/849/UE per l’identificazione dei beneficiari effettivi.
In tale contesto, al fine di assicurare un efficace controllo dell’applicazione da parte delle istituzioni finanziarie delle procedure di adeguata verifica, viene introdotto per le autorità fiscali l’accesso a tutte le informazioni raccolte in ambito antiriciclaggio. Senza tale accesso, infatti, le autorità non sarebbero in grado di monitorare, confermare e verificare la corretta applicazione da parte delle istituzioni finanziarie della direttiva 2011/16/UE, che prevede l’identificazione e la segnalazione dei beneficiari effettivi delle strutture intermediarie.
Entro la fine di quest’anno, l’Unione Europea vedrà dunque la piena concretizzazione del nuovo assetto normativo che contribuirà ad inserire un tassello in più alla lotta contro l’evasione fiscale internazionale. Il termine per il recepimento è difatti fissato al 31 dicembre 2017. Entro tale data saranno previsti degli obblighi specifici per gli intermediari dei Paesi Membri al fine di permettere alle amministrazioni finanziarie l’accesso alle informazioni e ai dati acquisiti. Nello specifico, verranno comunicati l’adeguata verifica della clientela, la verifica della titolarità effettiva finale di enti, società e trust, oltre ai dati relativi agli obblighi di conservazione antiriciclaggio.
A tale scopo, sarà di fondamentale importanza per le amministrazioni fiscali esaminare e considerare i casi singolarmente onde evitare accertamenti illegittimi e plurimi causati da un non perfetto allineamento normativo tra i vari paesi, considerando che la disciplina fiscale che individua il contribuente a livello nazionale non sempre corrisponde con l’individuazione del titolare effettivo.
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